IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 1619/1989 p.m. e 284/1991 g.i.p. nei  confronti  di  Zambelli  Andrea
 nato  il  13  luglio 1969 in Reggio Emilia, res. in Scandiano (Reggio
 Emilia), via Torelli, 8, imputato del  reato  di  cui  all'art.  589,
 primo,  secondo  e  terzo  comma  del  c.p.,  per  avere,  per  colpa
 consistita in imprudente, negligente, imperita ed irregolare condotta
 di  guida  della  propria  autovettura  Fiat   Uno   tg.   RE/524013,
 percorrendo  la strada comunale via Molinazza, in localita' Fellegara
 del comune di Scandiano, con direzione di marcia Reggio Emilia-Arceto
 a velocita' molto elevata nonostante la ridotta larghezza della  sede
 stradale,  talche',  in  seguito  ad  uno sbandamento del veicolo, ne
 perdeva il controllo e non riusciva a mantenerlo  sulla  carreggiata,
 dalla  quale  l'autovettura foriusciva totalmente, fino a schiantarsi
 contro un albero, cagionato la morte di Bortolani Cristiano e di Poli
 Daniele, entrambi  trasportati  sull'autovettura  medesima  e  giunti
 cadaveri   all'ospedale   di   Scandiano.   In  Scandiano,  localita'
 Fellegara, via Molinazza, alle ore 22,15 circa del 27 settembre 1989;
    Rilevato che in data  8  maggio  1991  il  pubblico  ministero  ha
 chiesto  il  rinvio  a  giudizio  di  Andrea Zambelli per il reato di
 omicidio colposo in danno di Bortolani Cristiano e di Poli Daniele;
    Ritenuto che nella detta richiesta le persone  offese  sono  indi-
 cate, genericamente, come "Prossimi congiunti di Bortolani Cristiano,
 gia'  residente in vita in Scandiano (Reggio Emilia) via Romoli, 6" e
 "Prossimi congiunti di  Poli  Daniele,  gia'  residente  in  vita  in
 Scandiano (Reggio Emilia), via Buozzi, 4";
      che  dagli  atti  risulta  l'identita' e il domicilio del (solo)
 padre del Bortolani (il quale ha presentato la dichiarazione ex  art.
 408 del c.p.p.);
      che  a  norma  dell'art.  419  del c.p.p., l'avviso dell'udienza
 preliminare deve essere notificato solo "alla persona  offesa,  della
 quale  risulti  agli  atti  l'identita'  e  il  domicilio",  con cio'
 escludendosi implicitamente ogni potere del giudice di compiere  atti
 volti  all'identificazione delle persone offese ovvero di richiederne
 il  compimento  al  pubblico  ministero,  pur  in  ipotesi   in   cui
 l'identificazione,  come  nel  caso  di  specie,  non presenti alcuna
 difficolta';
      che, discendendo il  mancato  intervento  della  persona  offesa
 all'udienza  preliminare  dalla  suddetta  norma, nemmeno deve essere
 alla stessa (peraltro  sempre  non  identificata  e  non  ritualmente
 identificabile)  notificato  il decreto che dispone il giudizio, onde
 risulta altresi' non operante la nullita' di cui all'art. 178,  lett.
 c), del c.p.p., per la fase del giudizio;
      che  pertanto  la  norma  citata  appare  gravemente  lesiva del
 diritto di difesa della persona offesa  del  reato  che  puo',  senza
 colpa, rimanere all'oscuro del processo penale in corso;
      che   la  questione  e'  evidentemente  rilevante  nel  presente
 processo, dovendo questo giudice, in caso di accoglimento,  procedere
 all'identificazione  dei prossimi congiunti delle vittime (per l'art.
 90, ultimo comma, del c.p.p., equiparati alle persone offese).